Cosa fa l’agente sportivo?
Nell’immaginario comune, il procuratore sportivo è un intermediario che rappresenta gli atleti negoziando e procurando loro contratti economici con le società sportive.
Tale definizione risulta estremamente riduttiva per definire la figura professionale dell’agente, e la complessità delle attività svolte da quest’ultimo.
In primo luogo è indispensabile precisare come la figura professionale dell’agente sportivo FIGC sia stata introdotta dalla legge nazionale 205/2017 e regolamentata con successive disposizioni normative che definiscono il procuratore sportivo come l’unico professionista legittimato dall’ordinamento italiano a svolgere il ruolo di intermediario tra un atleta ed una società sportiva in rappresentanza di uno o dell’altra al fine di svolgere tre attività tipiche:
- La conclusione, il rinnovo o la risoluzione di un contratto di un atleta;
- Il trasferimento di un calciatore sia a titolo temporaneo che a titolo definitivo da una società sportiva all’altra;
- Il tesseramento di calciatori professionisti presso società sportive affiliate alla F.I.G.C.
Se da un lato possiamo definire l’attività dell’agente in termini strettamente giuridici, In secondo luogo alla luce dei grandi cambiamenti che hanno caratterizzato il settore calcistico, in cui confluiscono un numero sempre crescente di interessi, l’Agente Sportivo oltre a curare gli aspetti strettamente contrattuali di un atleta, si occupa altresì di gestire tutti quegli ulteriori interessi legati all’esercizio dell’attività sportiva, quali pratiche fiscali, assicurative e previdenziali, la tutela dei diritti d’immagine, gestione della comunicazione, relazioni pubbliche partnership, sponsorship e pianificazione strategica della carriera.
Il procuratore sportivo del calcio moderno è quindi un professionista con competenze legali, tecnico-sportive, organizzative, economico-strategiche e di public relation che assiste gli atleti a 360 gradi, gestendo tutti gli aspetti ricollegabili allo svolgimento dell’attività sportiva professionistica.
Chi può fare l’agente sportivo e come si diventa procuratori?
La figura professionale dell’agente sportivo FIGC è stata introdotta dalla legge nazionale 205/2017 e regolamentata con successive disposizioni normative.
Trattasi come abbiamo visto di una cd. professione regolamentata al pari di avvocati e commercialisti, per il cui esercizio è obbligatoria l’iscrizione ad un albo dopo il superamento di due esami di abilitazione, uno “generale” presso il CONI ed uno “speciale” presso la FIGC.
La prova generale presso il CONI è costituita da un esame scritto preselettivo con 30 domande a risposta multipla, ed una successiva prova orale, aventi ad oggetto tre materie: diritto sportivo, diritto civile e diritto amministrativo.
L’ammissione alla partecipazione all’esame è subordinata allo svolgimento di un tirocinio semestrale presso un agente sportivo o la frequentazione di un corso di formazione professionale accreditato dal CONI, oltre al possesso di determinati requisiti formali.
Superata la prova generale presso il CONI, si dovrà poi sostenere la prova speciale presso la FIGC, con prova d’esame scritta a risposta multipla (30 domande, 3 opzioni di risposta, la sufficienza si ottiene con 26 risposte esatte) avente ad oggetto i regolamenti e federali FIGC, i contratti tipici e gli accordi collettivi.
Solo in seguito al superamento di tutte le prove d’esame ed al termine di questo lungo percorso, dopo aver stipulato un’assicurazione professionale, si potrà iscriversi all’albo degli agenti sportivi FIGC ed al registro generale agenti CONI ed iniziare ad esercitare l’attività di agente sportivo. Solo i soggetti iscritti , possono esercitare le attività loro riservate. In caso contrario si concretizza l’ipotesi di reato il reato di esercizio abusivo di una professione ex art. 348 codice penale.
Possono altresì iscriversi al registro agenti, coloro che abbiano ottenuto la licenza prima del 2015 superando il “vecchio” esame FIFA, oltre agli agenti domiciliati e stabiliti.
Calciatori o Tecnici in attività, possono svolgere la professione di agente sportivo?
No, ai sensi dell’Art 18 Regolamento Agenti Sportivi CONI l’esercizio dell’attività di agenti è precluso a coloro che siano tesserati come atleti professionisti o dilettanti presso una federazione sportiva nazionale professionistica;
ulteriormente l’esercizio dell’attività di agente è precluso anche a coloro che siano atleti anche non professionisti, abbiano un rapporto di lavoro autonomo o subordinato, siano semplicemente tesserati o abbiano anche meri interessi di fatto nell’ambito della medesima federazione in cui abbiano conseguito il titolo abilitativo.
Semplificando si può affermare come tutti coloro che ricoprano cariche o abbiano rapporti professionali o economici o di qualsiasi altro genere nel settore FIGC, anche se indirettamente (per esempio anche se tesserati per un ente di formazione sportiva), non possono contemporaneamente svolgere la professione di agenti sportivi.
Per gli atleti, la situazione di incompatibilità viene meno al termine della stagione sportiva nella quale gli stessi hanno concluso l’attività agonistica, per gli altri soggetti, sei mesi dopo la cessazione dei rapporti di cui sopra.
Come faccio a sapere se il professionista a cui mi sto rivolgendo è un agente sportivo?
Tra gli obblighi tanto del calciatore quanto delle società che intendano avvalersi dei servizi di un agente sportivo per le tre finalità tipiche (sottoscrizione contrattuale, trasferimento, tesseramento) vi è quello di rivolgersi esclusivamente ad un soggetto iscritto al Registro Nazionale Agenti, verificando che il professionista contattato sia regolarmente iscritto prima di firmare il mandato. Tale operazione di verifica può essere compiuta accedendo all’area pubblica del Registro Nazionale Agenti, visitabile al seguente link https://agentisportivi.coni.it/ricerca inserendo poi nome e cognome del professionista al fine di verificarne o meno la presenza nel registro. In caso di mancato assolvimento di tale dovere l’atleta è la società incorreranno in un illecito disciplinare.
Il nominativo dell’agente che ha svolto l’attività di intermediazione deve essere indicato nel contratto di prestazione sportiva del calciatore o nei moduli di variazione del tesseramento.


